Carla Neithöfer
Responsabile rendite/AI
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) rappresenta il pilastro centrale della previdenza sociale in Svizzera ed è obbligatoria per tutti coloro che risiedono nel Paese. Con la pensione di vecchiaia, l’AVS garantisce la sicurezza finanziaria dell’assicurato durante il pensionamento. La rendita per i superstiti è destinata invece a prevenire difficoltà finanziarie in caso di decesso.
L’AVS si basa su solidarietà diverse: tra generazioni, ricchi e poveri, persone senza figli e con figli. Inoltre, la ripartizione dei redditi (splitting) garantisce la solidarietà tra i coniugi.
Certificato AVS
Il certificato AVS, ossia il certificato di assicurazione AVS-AI, è un documento personale su cui sono riportati cognome, nome, data di nascita e il numero AVS personale a 13 cifre. Se i dati riportati sul certificato non sono più aggiornati (per es. a causa del cambiamento del nome), è possibile richiederne un altro gratuitamente.
Prestazioni dell’AVS
Le richieste di prestazioni AVS devono essere presentate alla cassa di compensazione competente. La cassa di compensazione competente è quella alla quale sono stati versati gli ultimi contributi AVS. Se l’assicurato o il proprio coniuge ha già diritto alle prestazioni (beneficiario AI, beneficiario di una rendita per i superstiti o il coniuge riceve già una rendita AVS o AI), la cassa di compensazione che deve determinare la rendita AVS è quella competente per il 1° caso di assicurazione.
Documenti importanti
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Contributi all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD in caso di salari esigui
L’AVS distingue tra persone con attività lucrativa e persone senza attività lucrativa. Sono considerate senza attività lucrativa le persone che hanno un reddito esiguo da attività lucrativa o non ne hanno alcuno. Questo opuscolo informa «le persone senza attività lucrativa» sui contributi che devono versare all’AVS, all’AI e alle IPG.
Mezzi ausiliari dell’AVS
Hanno diritto a mezzi ausiliari dell’AVS i beneficiari di rendite AVS o di prestazioni complementari residenti in Svizzera.
Chi, prima di raggiungere l’età di pensionamento, ha beneficiato di mezzi ausiliari dell’AI o di un contributo al loro acquisto conserva il diritto a tali prestazioni anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS se continua ad adempiere le condizioni.
Rendite per superstiti dell’AVS
Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge o di uno dei genitori, i superstiti (coniuge, figli) vengano a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Vi sono tre categorie di rendite per superstiti.
- rendite per vedove
- rendite per vedovi
- rendite per orfani.
Riscossione flessibile della rendita
Nell’ambito dell’età flessibile di pensionamento la riscossione della rendita di vecchiaia può essere:
- anticipata di uno o due anni (la riscossione anticipata di singoli mesi non è possibile) o
- rinviata di uno fino a un massimo di cinque anni.
In pochi minutiilvideo esplicativo illustrerà l’essenziale sulla riscossione flessibile della rendita.
Accrediti per compiti assistenziali
Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti assistenziali.
Questi accrediti costituiscono dei supplementi al reddito dell’attività lucrativa utilizzato per il calcolo della rendita e devono consentire alle persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure di ricevere una rendita più elevata. Non si tratta tuttavia di prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto.
Spiegazioni relative alla ricapitolazione dei conti
Dopo che è stata conclusa la procedura di splitting in caso di divorzio, entrambi gli ex coniugi ricevono una ricapitolazione dei conti. Se uno di loro ha già diritto a una rendita, al posto della ricapitolazione riceverà una nuova decisione impugnabile relativa alla rendita.
Accrediti per compiti educativi
Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per compiti educativi. Questi accrediti, tuttavia, non sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto, ma redditi fittizi di cui si tiene conto al momento del calcolo della rendita. Le persone che si occupano di figli di età inferiore ai 16 anni hanno la possibilità di ottenere una rendita più elevata.
Conto individuale
Il conto individuale (CI) elenca ogni anno tutti i redditi soggetti a contributi, i periodi contributivi e gli accrediti per compiti assistenziali. Il CI rappresenta la base per il successivo calcolo della pensione di vecchiaia, della rendita per i superstiti o d’invalidità. Gli anni di contribuzione mancanti (lacune contributive) si traducono generalmente in una riduzione permanente delle prestazioni assicurative.
Coloro che intendono verificare l’esistenza di lacune contributive o se il datore di lavoro ha effettivamente dichiarato la retribuzione con le trattenute previdenziali alla cassa di compensazione possono richiedere gratuitamente alla cassa di compensazione competente un estratto del proprio conto individuale (estratto del conto individuale). Sarà necessario attendere circa tre settimane.
Spiegazioni relative all’estratto del conto individuale (CI)
Nell’estratto del conto individuale (CI) figurano tutti i redditi e gli accrediti per compiti assistenziali che sono stati comunicati alle singole casse di compensazione.
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