Carla Neithöfer
Responsabile rendite/AI
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) rappresenta il pilastro centrale della previdenza sociale in Svizzera ed è obbligatoria per tutti coloro che risiedono nel Paese. Con la pensione di vecchiaia, l’AVS garantisce la sicurezza finanziaria dell’assicurato durante il pensionamento. La rendita per i superstiti è destinata invece a prevenire difficoltà finanziarie in caso di decesso.
L’AVS si basa su solidarietà diverse: tra generazioni, ricchi e poveri, persone senza figli e con figli. Inoltre, la ripartizione dei redditi (splitting) garantisce la solidarietà tra i coniugi.
Il modello dei tre pilastri
Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali si basa su tre pilastri:
- Il 1° pilastro è rappresentato dal sistema previdenziale statale, che è destinato a coprire il fabbisogno vitale dei destinatari di prestazioni AVS/AI. Nei casi in cui tale fabbisogno non possa essere coperto, è spesso possibile rivendicare prestazioni complementari. L’AVS è stata istituita nel 1948 e l’AI nel 1960. Entrambe sono state adattate con diverse riforme ai cambiamenti della società. Al momento, è oggetto di dibattito politico un nuovo progetto di riforma nell’ambito della Previdenza per la vecchiaia 2020.
- Il 2° pilastro è rappresentato dalla previdenza professionale (LPP). Quest’ultima è obbligatoria per tutti i lavoratori dal 1985. Lo scopo della cassa pensioni consiste nel garantire il più possibile il tenore di vita precedente. Molti datori di lavoro sottoscrivono assicurazioni non obbligatorie e facoltative per il proprio personale. Dato il continuo prolungamento delle aspettative di vita e la riduzione dei redditi di capitale, il sistema delle casse pensioni richiede adeguamenti, attualmente oggetto di discussione nell’ambito del progetto Previdenza per la vecchiaia 2020.
- Il 3° pilastro è rappresentato dalla previdenza individuale volontaria, che gode di agevolazioni fiscali e integra il 1° e il 2° pilastro.
Prestazioni dell’AVS
Le richieste di prestazioni AVS devono essere presentate alla cassa di compensazione competente. La cassa di compensazione competente è quella alla quale sono stati versati gli ultimi contributi AVS. Se l’assicurato o il proprio coniuge ha già diritto alle prestazioni (beneficiario AI, beneficiario di una rendita per i superstiti o il coniuge riceve già una rendita AVS o AI), la cassa di compensazione che deve determinare la rendita AVS è quella competente per il 1° caso di assicurazione.
Documenti importanti
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Mezzi ausiliari dell’AVS
Hanno diritto a mezzi ausiliari dell’AVS i beneficiari di rendite AVS o di prestazioni complementari residenti in Svizzera.
Chi, prima di raggiungere l’età di pensionamento, ha beneficiato di mezzi ausiliari dell’AI o di un contributo al loro acquisto conserva il diritto a tali prestazioni anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS se continua ad adempiere le condizioni.
Riscossione flessibile della rendita
Nell’ambito dell’età flessibile di pensionamento la riscossione della rendita di vecchiaia può essere:
- anticipata di uno o due anni (la riscossione anticipata di singoli mesi non è possibile) o
- rinviata di uno fino a un massimo di cinque anni.
In pochi minutiilvideo esplicativo illustrerà l’essenziale sulla riscossione flessibile della rendita.
Accrediti per compiti assistenziali
Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti assistenziali.
Questi accrediti costituiscono dei supplementi al reddito dell’attività lucrativa utilizzato per il calcolo della rendita e devono consentire alle persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure di ricevere una rendita più elevata. Non si tratta tuttavia di prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto.
Spiegazioni relative alla ricapitolazione dei conti
Dopo che è stata conclusa la procedura di splitting in caso di divorzio, entrambi gli ex coniugi ricevono una ricapitolazione dei conti. Se uno dei coniugi ha già diritto a una rendita, al posto della ricapitolazione riceverà una nuova decisione impugnabile relativa alla rendita.
I vostri interlocutori
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